Il registro di carico e di scarico rifiuti

Il registro di carico e di scarico rifiuti è sicuramente uno tra i documenti principali che viene prodotto con la finalità di gestire e tenere traccia dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o a smaltimento. Si tratta di un documento che deve essere redatto e compilato da ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, all’interno del quale vengono annotati in ordine cronologico tutti i movimenti di carico e scarico dei rifiuti stessi. I registri di carico e di scarico, come previsto dal D.lgs. n° 4/2008, devono essere innanzitutto numerati e vidimati esclusivamente dalle Camere di Commercio competenti territorialmente dove ha sede l’unità locale del produttore dei rifiuti. Successivamente devono essere conservati, sempre da parte del produttore, per tre anni dalla data dell’ultima registrazione.

Con l’entrata in vigore del RENTRI (Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti), le cui iscrizioni hanno avuto inizio a partire da dicembre 2024, si prevede un graduale passaggio alla tenuta e alla vidimazione in formato digitale dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

Orac’è, grazie all’esperienza maturata nel settore da oltre 20 anni, offre ai propri clienti e partner consulenza dedicata per la corretta compilazione e tenuta del registro di carico e scarico rifiuti.

Chi è obbligato a tenere il registro di carico e scarico rifiuti?

Attraverso l’art. 190 del D.lgs. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche e integrazioni, viene disciplinato chi ha l’obbligo della compilazione e della conservazione del registro carico-scarico rifiuti. Nello specifico, è previsto per i seguenti soggetti:

  • Soggetti che effettuino, a titolo professionale, attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Soggetti che svolgano, sfruttando qualsivoglia tecnologia, operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
  • Soggetti che operino commerciando e intermediando rifiuti, anche senza la detenzione degli stessi;
  • Imprese ed enti caratterizzati dalla produzione di rifiuti pericolosi;
  • Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuti;
  • Soggetti che producano inizialmente rifiuti non pericolosi, aventi più di 10 dipendenti e che:
    • Derivino da lavorazioni industriali e artigianali;
    • Siano costituiti prevalentemente o da fanghi prodotti durante le attività di potabilizzazione delle acque o da altri trattamenti di acque reflue e abbattimento fumi;
  • Imprese agricole, il cui volume di affari annuo, limitatamente alla gestione e produzione di rifiuti pericolosi sia superiore a 8.000 €;
  • Il gestore del servizio idrico integrato;
  • Autorità portuali, ove istituite, o autorità marittime per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle navi e da queste consegnate nei porti.

Ogni quanto bisogno stampare e compilare il registro?

Ogni pagina del registro contiene diverse colonne che devono essere compilate, indicando quanto richiesto nel modo più puntuale e preciso possibile. È di fondamentale importanza inoltre eseguire le registrazioni nell’ordine corretto da un punto di vista cronologico, ovvero le registrazioni di scarico devono seguire quelle di carico. Inoltre, non è possibile procedere alla registrazione di uno scarico se non si è in possesso della prima copia del formulario, redatta per il trasporto del rifiuto.

Il registro di carico e scarico rifiuti deve essere compilato e stampato secondo le seguenti modalità:

  • Per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dalla operazione di scarico del medesimo;
  • Per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
  • Per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
  • Per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti;
  • Per i produttori iniziali di rifiuti speciali a rischio infettivo, CER di riferimento 18.01.03 e 18.02.02, ai sensi del DPR 254-03, entro 5 giorni dalla produzione del rifiuto a rischio infettivo o entro 5 giorni dallo scarico del rifiuto a rischio infettivo.


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